La legge del 9 gennaio 2004 n. 4, nota anche come Legge Stanca, è la legge dell’ordinamento legislativo italiano che definisce i requisti in tema di accessibilità dei sistemi informatici a cui devono sottostare le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici economici, le aziende municipalizzate regionali, le aziende private concessionarie di servizi pubblici e/o appaltatrici di servizi informatici.

L’iter Legislativo

Su impulso del Consiglio Europeo e in seguito al varo del progetto europeo eEurope, all’inizio del nuovo millennio anche in Italia viene affrontata la tematica dell’accessibilità dei sistemi informatici: nel 2001 viene pubblicata dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) la circolare AIPA/CR/32 da titolo “Criteri e strumenti per migliorare l’accessibilità dei siti web delle applicazioni informatiche a persone disabili” in cui si fa riferimento al “principio della progettazione universale, secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori”.

Secondo gli autori della legge,“questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive” e si forniscono delle indicazioni per progettare siti web accessibili.Sempre a partire dal 2001 vengono inoltre presentati in parlamento alcuni disegni di legge relativi all’accessibilità. Ma il passo più importante avviene il 9 gennaio 2004 con la promulgazione della legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, (nota anche come Legge Stanca in onore di Lucio Stanca, allora Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del Governo Berlusconi II e firmatario della legge).

Con tale legge si tutela il diritto degli utenti disabili a fruire degli strumenti informatici e si pone un vincolo contrattuale per le pubbliche amministrazioni, che sono obbligate a stipulare contratti per la realizzazione dei siti web in cui si fa esplicito riferimento ai requisiti di accessibilità: l’inosservanza delle disposizioni della legge comporta la nullità del contratto. L’anno successivo un decreto ministeriale dal titolo “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici” chiarisce tramite 22 requisiti tecnici, le linee guida per lo sviluppo dei siti web della pubblica amministrazione nonché le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità di tali siti internet ed i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine. Tali requisiti tecnici sono una riproposizione di criteri contenuti nelle WCAG 1.0 e nella Section 508 e di cui, a titolo esplicativo, in molti casi si dà diretto riferimento.

L’aggiornamento della legge del 2013

Dopo mesi di studio da parte di un gruppo di lavoro, composto da esperti e costituitosi presso Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’Innovazione tecnologica, nell’Aprile 2010 fu pubblicato un documento tecnico proponente l’aggiornamento dei requisiti della Legge Stanca: tale documento riduceva i requisiti da 22 a 12, rielaborandoli in base ai concetti espressi all’interno delle WCAG 2.0.

Nel marzo 2013 l’allora Ministro della Pubblica Istruzione (con Delega all’Innovazione della Pubblica Amministrazione) Francesco Profumo, raccogliendo le indicazioni del sopracitato documento tecnico, firma un decreto che aggiorna i requisiti previsti dalla Legge Stanca, sostanzialmente richiedendo che i siti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti coinvolti in tale legge soddisfino i criteri previsti dalle linee guida WCAG 2.0 al livello di conformità AA.

Tratto da:

Schiavone, Antonio Giovanni. “Accessibilità e Pubblica Amministrazione“, “Tecnica in Itinere“- Consiglio Nazionale delle Ricerche (2016).

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